3. In data 5 luglio 2002, la Presidente della Corte aveva pure deciso la cancellazione della menzione del divieto della facoltà di disporre (blocco RF) iscritto – a seguito di ordine di sequestro 15.6.1999 dell’allora Procuratore pubblico __________ - il 16.6.1999 sulla particella n. __________ RFD di __________ di proprietà di __________ e il contestuale sequestro dell’eccedenza di Frs. 7'384.45 risultante dalla vendita forzata, da parte dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, della suddetta particella. Contro questo provvedimento l’accusato non ha ricorso.