{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-04-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-43609_2003-04-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59533&nX40_KEY=4927977&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e75ac299ccd593748853041fd06dfb03"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.43609"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.04.2003 INC.1999.43609"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.04.2003 INC.1999.43609"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.04.2003 INC.1999.43609"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:15:48", "Checksum": "cabec93867c332516930bdcf9aaf0592", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.04.2003 INC.1999.43609\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.\nLa fattispecie ora in esame appare diversa da quella oggetto della decisione della CRP del 30 luglio 2002 e della decisione 28 febbraio 2003 di questo giudice. In quel caso trattavasi infatti di un nuovo sequestro , resosi necessario dopo l’emanazione dell’atto d’accusa.\nDiversamente da quanto sostiene __________ nel menzionato ricorso 13 marzo 2003 alla CRP, la decisione 5 luglio 2002 della Presidente della Corte – per altro da lui non impugnata – è valida ed esplica tuttora i suoi effetti. A mente di questo giudice, non trattasi infatti di un nuovo sequestro, ma di un semplice provvedimento – messo in atto con l’accordo delle parti - di sostituzione dell’oggetto del sequestro che era stato decretato in data 15 giugno 1999 dall’allora Procuratore pubblico __________. Questo provvedimento, consistente nel trasferimento del sequestro dal bene immobile (la part. __________ RFD di __________ nel frattempo realizzata dall’UEF di __________) all’eccedenza di Frs. 7'384.45 risultante dalla vendita forzata dell’immobile, rientra certamente nelle competenze della Presidente della Corte. D’altronde, nelle competenze della Presidente della Corte rientra pure la cancellazione della menzione del divieto della facoltà di disporre (blocco RF) iscritto sulla part. n. __________ RFD di __________, che nessuno – neppure __________ - ha mai posto in dubbio.\nDel resto, procedendo alla sostituzione dell’oggetto del sequestro e alla suddetta cancellazione, la Presidente della Corte aveva accertato l’esistenza del consenso di tutti gli interessati, ivi compreso del consenso scritto del 24 giugno 2002 dell’avv. __________, nuovo patrocinatore di __________.\nAlla luce di quanto sopra questo giudice non ha competenza per sequestrare quanto risulta già essere oggetto di sequestro fin dal 15 giugno 1999 (a seguito di ordine di sequestro dell’allora Procuratore pubblico __________); provvedimento, questo, che è stato mantenuto dalla Presidente della Corte con decisione 5 luglio 2002 – con il consenso di tutti gli interessati – sull’eccedenza di Frs. 7'384.45 risultante dalla vendita forzata della part. __________ RFD di __________ e con contestuale cancellazione della menzione del blocco iscritto a RF sulla suddetta particella.\nL’istanza 31 marzo 2003 del Procuratore pubblico __________ va dunque dichiarata irricevibile, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lett. f TG) e impugnabile alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello entro dieci giorni dall’intimazione (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).\nPer i quali motivi, visti i citati articoli di legge,\ndecide\n1. L’istanza 31 marzo 2003 del Procuratore pubblico __________ in materia di sequestro é irricevibile.\n2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.\n3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione a:\n- Presidente della Corte delle Assise correzionali, giudice __________ (con inc. TPC __________ di ritorno);\n- Procuratore pubblico __________;\n- avv. __________, per sé e per l’accusato __________;\n- avv. __________, per sé e per la PC __________.\ngiudice __________"}