”gli indizi di reato...emergono con sufficiente chiarezza dall’incarto. La latitanza del reclamante e l’atteggiamento da lui assunto non certamente improntato alla massima trasparenza ( almeno così sembra dal rapporto stilato dal magistrato italiano incaricato dell’evasione della rogatoria presentata dagli inquirenti svizzeri, v. scritto 19 ottobre 1999 del Procuratore della Repubblica di Teramo, agli atti MP s.n.), suggeriscono prudenza al fine di non svelare tempestivamente informazioni che il magistrato inquirente si riserva legittimamente di prospettare all’indiziato a tempo debito e nei modi di rito (Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP, Lugano 1997, note 6 e 16 ad art . 58 CPP).