4.3.4, p. 339, e nota 86), è inteso come misura cautelare atta a garantire l’applicabilità degli artt. 59 cfr. 2 cpv. 1 e 60 CPS, e deve essere visto quale ulteriore sfaccettatura del disegno legislativo, volto ad evitare che risulti privilegiato quell’autore che si è liberato dei proventi del proprio reato, per rapporto a quello che invece li ha conservati (Messaggio, pto. 223.5; Schmid, cit., pto. 4.3.1, p. 333; decisione 6 ottobre 1997 in re T.K. e I.F., inc. GIAR 141.97.3 consid. 5 p. 5-6; DTF 124 I 6, consid. 4.b.bb p. 8 s.). Per principio, esso riguarda beni sprovvisti di qualsiasi legame con l’illecito commesso (v. decisione 11 maggio 1999 in re Ospedale X, inc.