Si può ancora aggiungere che il reclamante non dà ragione di queste richieste in diretta relazione con l'assunzione di prove e con la completazione dell'istruttoria intesa al preventivo esame dell'accusa per le conclusioni di competenza del Procuratore pubblico (art. 189 CPP), a cui nulla servono semplici elenchi di generalità personali. E già si è detto che per eventuali citazioni al dibattimento si potrà far capo alle indicazioni assicurate in busta separata.