volta a tutelare la discrezione ed il segreto bancario nei confronti di terzi non abilitati, come sarebbe in casu per parti civili che - pur trovandosi accomunate nello stesso procedimento e quindi con facoltà di accesso agli atti - non hanno direttamente nulla da spartire tra di loro, fermo restando il diritto dell'accusato di prenderne conoscenza, anche per eventualmente postulare citazioni al dibattimento. Quindi di principio non vi è nessuna violazione dei diritti della difesa, compreso quello conclamato di essere sentito e v'è da aggiungere che sino ad ora mai l'accusato o il suo difensore hanno sollevato obiezioni e formali censure con successivo eventuale