L'acquisizione di questi dati in busta chiusa è prassi corrente e consente di non lasciarne prendere visione a terzi senza interesse, mentre la richiesta dell'accusato appare tardiva e contraria alla buona fede processuale, in quanto non è mai stato limitato l'accesso agli atti e non vi è stata opposizione al mascheramento dei nomi, salvo in un'occasione per volontà del reclamante e del suo patrocinatore neppure verbalizzata. Gli elementi per la determinazione del danno sono agli atti e nel reclamo non si trova motivazione della richiesta finalizzata ad assunzione di complementi istruttori.