Si tratta infatti di violazione di norme essenziali di procedura e particolarmente del diritto di essere sentito (occorrendo altresì garantire alla difesa la possibilità di citazione al dibattimento): la parte civile deve dimostrare la propria capacità processuale, come vuole l'art. 69 CPP, e quindi va designata con le proprie generalità e del pari i testimoni, a mente dell'art. 114 CPP. Infine per l'apprezzamento della colpa occorre chiarezza sull'ammontare del danno. Il Procuratore pubblico chiede l'integrale reiezione del reclamo ribadendo che le generalità di testimoni e di parti civili sono agli atti, neppure l'accusato per queste ultime menzionando quali sarebbero anonime.