Da ultimo è stata avanzata la richiesta di traduzione della documentazione prodotta in lingua inglese, "almeno prima del dibattimento" e per quanto ritenuto essenziale dal Procuratore pubblico (non trattandosi in ogni modo di prova nel contesto dell'art. 196 CPP). La conseguente decisione 7 febbraio 2000 del Procuratore pubblico evidenzia avantutto che l'istanza non poggia sui requisiti giurisprudenziali di applicazione dell'art. 196 CPP, peraltro alcune richieste già trovando risposta negli atti istruttori, altre apparendo di natura "amministrativa" ed altre concernendo rapporti estranei al procedimento tra __________ e suoi clienti.