{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-03-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-4310_2000-03-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56913&nX40_KEY=4711473&nTrefferzeile=81&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "341af785bd0d5f2c37cdd7e0fcbb4320"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["INC.1999.4310"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.03.2000 INC.1999.4310"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.03.2000 INC.1999.4310"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.03.2000 INC.1999.4310"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:47:31", "Checksum": "5bc10a1ea642f8c0631dd30fd8d347ac", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.03.2000 INC.1999.4310\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.\nSe è ben vero che i complementi in discussione si riferiscono alla fattispecie istruita, come la primitiva istanza così il gravame in oggetto si rivelano per più versi irricevibili e comunque infondati.\nLe richieste di ottenere le generalità dei titolari dei conti, delle parti lese e delle parti civili, unitamente alla completazione degli elenchi con le generalità di titolari ed aventi diritto economico sono tardive e pretestuose.\nSin dal primo verbale del 25 gennaio 1999 (AI 2.2, titolare della relazione __________), le generalità dell'interrogato sono state annesse in busta chiusa: si tratta di prassi corrente, ammessa dalla giurisprudenza (v. REP 1992, pag. 334 ss. e segnatamente pag. 345 consid. 3.1), volta a tutelare la discrezione ed il segreto bancario nei confronti di terzi non abilitati, come sarebbe in casu per parti civili che - pur trovandosi accomunate nello stesso procedimento e quindi con facoltà di accesso agli atti - non hanno direttamente nulla da spartire tra di loro, fermo restando il diritto dell'accusato di prenderne conoscenza, anche per eventualmente postulare citazioni al dibattimento. Quindi di principio non vi è nessuna violazione dei diritti della difesa, compreso quello conclamato di essere sentito e v'è da aggiungere che sino ad ora mai l'accusato o il suo difensore hanno sollevato obiezioni e formali censure con successivo eventuale\nimpugnativa a questo giudice (a ciò nulla valendo il rilievo orale neppure verbalizzato), tanto più che libero accesso agli atti è stato da tempo concesso, per cui la pretesa irregolarità poteva e doveva essere sollevata con puntuale tempestività.\nMa v'è di più. __________ è stato interpellato ed anche posto a confronto con titolari di conto rispettivamente parti lese o civili, sempre dando riscontro di conoscenza. Si vedano ad esempio le seguenti sue affermazioni: \"__________: questa persona era stata in banca … le avevo consigliato … __________: trovo strano che contesti, in quanto ho acquistato azioni per lei durante tre anni … \", ecc. (verbale 20 gennaio 1999, pag. 2, AI 3.2); \"Per quanto concerne il fatto che io ho incontrato i clienti __________ e __________ presso un bar di __________ … \" (verbale 29 gennaio 1999, pag. 5, AI 3.7); \"Mi viene chiesto di precisare quanto successo con il cliente __________ … Il cliente in questione, preciso che quando parlo del cliente mi riferisco alla moglie del titolare perché era lei che veniva…\" (verbale 12 febbraio 1999, pag. 1, AI 3.11); \"Cliente __________. Prendo atto delle dichiarazioni del procuratore del conto __________. Io devo dire che ricordo questi clienti …\" (verbale 5 marzo 1999, pag. 3, AI 3.12); e si potrebbe continuare, anche menzionando i verbali di confronto. Queste costatazioni non meritano commento rispetto a quanto avanzato nel gravame.\nSi può ancora aggiungere che il reclamante non dà ragione di queste richieste in diretta relazione con l'assunzione di prove e con la completazione dell'istruttoria intesa al preventivo esame dell'accusa per le conclusioni di competenza del Procuratore pubblico (art. 189 CPP), a cui nulla servono semplici elenchi di generalità personali. E già si è detto che per eventuali citazioni al dibattimento si potrà far capo alle indicazioni assicurate in busta separata.\nNeppure le richieste intese ad ottenere elenchi e chiarimenti \"ai fini dell'accertamento della colpa e della commisurazione della pena\" meritano tutela, in quanto indifferenti alla conclusione dell'istruzione formale e spettando poi alle parti civili di farsi attive in proposito dinnanzi alla competente Corte del merito, tenuto conto appunto che - ad esempio il __________ - ha osservato che \"farà valere le proprie pretese nel rispetto della procedura penale\".\n4.\nIl reclamo, in quanto ricevibile, è di conseguenza integralmente respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), tassa e spese giudiziarie andando a carico del reclamante soccombente.\nSempre a ragione della sua soccombenza, __________ è tenuto al versamento alle parti opponenti di congrue ripetibili, conformemente a quanto stabilito dall’art. 9 cpv. 6 CPP. In concordanza con la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali (v. tra altre la sentenza 19 febbraio 1998 in re A.L., CRP 60.96.407), si supplisce alla lacuna di questa norma, che non indica nessun criterio per la sua attuazione in concreto, applicando per analogia le norme del CPC, segnatamente l’art. 150, per cui si attribuisce un’indennità per gli onorari di patrocinio corrispondente al presumibile impegno professionale.\nPer i quali motivi,\nrichiamati i citati articoli di legge,\ndecide:\n1. In quanto ricevibile, il reclamo è interamente respinto.\n2. La tassa di giustizia di fr. 450.- e le spese di fr. 80.- sono a carico di __________.\n3. __________ verserà a titolo di ripetibili fr. 350.- al __________, fr. 40.- al titolare della relazione __________, fr. 250.- ai titolari del conto __________ e altri, fr. 250.- al titolare della relazione __________ e fr. 150.- al titolare della relazione __________.\n4. La presente decisione è definitiva.\n5. Intimazione:\n- avv. __________, per sé e per __________ (con copia delle osservazioni del Procuratore pubblico e di tutti gli altri resistenti);\n- Procuratore pubblico avv. __________, sede (con l'incarto di ritorno e con copia delle osservazioni di tutte le parti resistenti);\n- avv. __________, per sé e per il __________;\n- avv. __________, per sé e per il titolare della relazione __________;\n- avv. __________, per sé e per le parti civili da lui rappresentate;\n- avv. __________, per sé e per il titolare della relazione __________;\n- avv. __________, per sé e per il titolare della relazione __________;\n- avv. __________, per sé e per __________;\n- avv. __________, per sé e per __________.\ngiudice __________"}