{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-03-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-4310_2000-03-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56913&nX40_KEY=4933337&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "341af785bd0d5f2c37cdd7e0fcbb4320"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.4310"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.03.2000 INC.1999.4310"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.03.2000 INC.1999.4310"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.03.2000 INC.1999.4310"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:18:25", "Checksum": "acb77a8090c6d2c75bf05e5619d3bdf1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.03.2000 INC.1999.4310\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nC.\nIl reclamo in oggetto ripropone l'assunzione dei mezzi di prova disattesi dal Procuratore pubblico e segnatamente l'indicazione delle generalità di testimoni, parti lese e parti civili e l'acquisizione completa degli elenchi dei clienti, degli accordi passati con il __________ e delle accettazioni di azioni __________. A suo dire la difesa ha ripetutamente censurato il mascheramento delle generalità a verbale, essendo irrilevante se comunque l'accusato ha potuto identificare dei clienti. Si tratta infatti di violazione di norme essenziali di procedura e particolarmente del diritto di essere sentito (occorrendo altresì garantire alla difesa la possibilità di citazione al dibattimento): la parte civile deve dimostrare la propria capacità processuale, come vuole l'art. 69 CPP, e quindi va designata con le proprie generalità e del pari i testimoni, a mente dell'art. 114 CPP. Infine per l'apprezzamento della colpa occorre chiarezza sull'ammontare del danno.\nIl Procuratore pubblico chiede l'integrale reiezione del reclamo ribadendo che le generalità di testimoni e di parti civili sono agli atti, neppure l'accusato per queste ultime menzionando quali sarebbero anonime. L'acquisizione di questi dati in busta chiusa è prassi corrente e consente di non lasciarne prendere visione a terzi senza interesse, mentre la richiesta dell'accusato appare tardiva e contraria alla buona fede processuale, in quanto non è mai stato limitato l'accesso agli atti e non vi è stata opposizione al mascheramento dei nomi, salvo in un'occasione per volontà del reclamante e del suo patrocinatore neppure verbalizzata. Gli elementi per la determinazione del danno sono agli atti e nel reclamo non si trova motivazione della richiesta finalizzata ad assunzione di complementi istruttori. Pure per quanto concerne l'accettazione di __________, da un lato vi sono agli atti le connesse indicazioni e dall'altro non vengono indicate le carenze documentali, il tutto riducendosi ad una richiesta di accertamento generale, e come tale appunto inammissibile.\nAnche tutte le controparti chiedono la reiezione del gravame, in particolare per quanto concerne allestimento e produzione di elenchi con le generalità di clienti, testimoni, parti lese e parti civili. Riassuntivamente:\n- il __________ osserva come il reclamante da sempre conosca le generalità dei clienti, neppure avendo affermato il contrario e peraltro essendo consentito \"raccogliere deposizioni senza aperta specificazione delle generalità\", mentre la misura dei risarcimenti operati dall'istituto bancario non ha influenza sulle decisioni conclusive di spettanza del Procuratore pubblico;\n- il titolate della relazione __________ sottolinea come il suo nome sia conosciuto dall'accusato e dal suo patrocinatore né vede per quali motivi vadano pubblicizzate le sue generalità;\n- i titolari dei conti __________ e altri considerano sostanzialmente il reclamo privo di oggetto, in quanto tutte le generalità sono già agli atti quand'anche in busta separata, per cui le richieste dell'accusato costituiscono eccesso di formalismo, a meno che non si stia tentando di intimidire le vittime;\n- il titolare della relazione __________ rileva che le sue generalità sono state acquisite, pure in busta chiusa (come la prassi giudiziaria consente), senza contestazioni da parte dell'accusato, che oltretutto conosce perfettamente questa persona;\n- analoghe argomentazioni sono portate dal titolare della relazione __________, che non ravvisa nel modo di procedere del magistrato inquirente nessuna violazione di norme di legge.\ne considerando\nin diritto:\n1.\n__________ - in quanto formalmente accusato - è indubitabilmente legittimato ad impugnare il rifiuto del Procuratore pubblico di assumere complementi di prova, non solo per la disposizione di massima dell’art. 280 CPP, ma specificamente per quella relativa alla completazione dell’istruttoria di cui all’art. 196 cpv. 5 CPP. Il reclamo, tempestivo a norma di legge (art. 281 cpv. 1 CPP), è allora ricevibile in ordine.\nDel pari sono ricevibili le tempestive osservazioni degli opponenti.\n2.\nL'art. 196 CPP consente alle parti, una volta conclusa l'istruttoria a giudizio del Procuratore pubblico nella sua attività di magistrato inquirente, di formulare istanza di complemento di inchiesta, indicando i mezzi di prova da assumere (e per quanto qui di seguito, si veda anche REP 1997 n. 107; 1998 n. 122).\nLa norma non fa che riprendere - e nei successivi capoversi meglio precisare - quanto disposto dall'art. 58 cpv. 3 CPP/1941 e poi dall’art. 157 CPP/1993 (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del CPP del 20 marzo 1991, pag. 163; Rapporto della Commissione speciale del Gran Consiglio del 22 luglio 1992, pag. 67), per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza in materia della Camera dei ricorsi penali e di questa istanza di reclamo, che sottopone l'ammissibilità delle prove così proposte a questo stadio del procedimento a tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: i complementi di prove devono essere motivati per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni del Procuratore pubblico, dopo la definitiva chiusura dell'istruttoria dibattimentale, e poi - se ne sarà il caso - del giudice del merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione all'eventuale dibattimento, avute presenti le finalità dell'art. 189 CPP (corrispondente agli art. 147 CPP/1941 e 148 CPP/1993), inteso appunto tra altro ad assicurarne in tale sede la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990 in re L.P., CRP 337/89; decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., GIAR 135.93.1, 21 agosto 1996 in re G.C., GIAR 512.96.1).\n"}