4.2 Il Procuratore pubblico assume che il pericolo di collusione, ora presente per l'assenza e l'attesa di documentazione da vagliare e contestare all'accusato, "può esistere fino al dibattimento e non cessa automaticamente con la conclusione dell'istruttoria". Può rimanere indeciso se questo pericolo permarrà sino al dibattimento, dato che in ogni modo esiste rispetto alla conclusione della fase predibattimentale, anche in relazione ad eventuali complementi di prova avanzati dalle parti nel contesto del deposito degli atti a norma dell'art. 196 CPP.