Nega ricorrere di pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, per l'acquisizione di documentazione. Allora non è data proporzionalità di una proroga ritenuta necessaria di sei mesi e poi contenuta ("per esigenze tecniche") in due mesi, rispetto alla "pena privativa della libertà che potrebbe essere comminata [recte: inflitta, irrogata, o pronunciata] dal Giudice di merito". Neppure sono di pregio le argomentazioni del magistrato inquirente sul paventato pericolo di fuga, non essendovi concreto riscontro di fondi occulti, oltre a quanto sotto sequestro, ed i legami essendo ci certo più consistenti con la famiglia in Ticino.