3.24). In sede d'inchiesta e ancora recentemente, nel corso del suo interrogatorio del 6 agosto 1999 (VI 3.23), il ricorrente ha poi dovuto ammettere, di fronte alle precise contestazioni del Magistrato inquirente di non aver detto la verità in precedenti verbali (VI 3.23, p. 7). Questi e gli ulteriori indizi già evidenziati nelle decisioni impugnate e nelle osservazioni del Magistrato inquirente, rimangono assai gravi e non possono assolutamente essere sottovalutati o banalizzati, rimanendo comunque compito del giudice del merito di definirli."