Si fa nondimeno notare alla reclamante, per scrupolo di completezza, che ogni decisione di sequestro o dissequestro viene intimata unicamente al detentore dell’oggetto interessato rispettivamente degli attivi interessati – nel caso di specie, la banca; è compito di quest’ultima informare i propri clienti. Tale soluzione, rispettosa, fra l’altro, anche del segreto bancario nell’interesse dei clienti medesimi, scaturisce dal diritto procedurale, segnatamente dall’art. 162 cpv. 1 CPP (v. anche art. 161 cpv.