Si tratta dunque di pretese di mera natura obbligatoria, come tali non sufficienti a legittimare la reclamante all’inoltro del presente rimedio di diritto – tanto più che tali sue pretese non sono in diretta connessione con il reato perseguito (v. Schmid, Kommentar, nota 155 ad art. 59 CPS). b) In quanto ricevibile, il reclamo va allora già respinto per carenza di legittimazione della reclamante, senza necessità di esaminare la fondatezza delle sue pretese, rispettivamente la loro rilevanza quale impedimento alla restituzione del denaro sequestrato alle parti lese.