223.4 p. 220). Così facendo, ha scientemente messo in conto di annacquare il diritto alla confisca penale. Certo, esso avrebbe anche potuto andare oltre, e stabilire che prima di procedere ad una confisca, il giudice penale doveva tenere pure conto di eventuali concorrenti pretese obbligatorie. La conseguenza sarebbe stata, tuttavia, non solo un ulteriore indebolimento della misura penale, ma anche un’ingiustificata estensione delle competenze del giudice penale, che avrebbe appunto dovuto improvvisarsi civilista (con l’insito pericolo di giudizi contraddittori in sede penale e civile).