c) La scelta del legislatore si spiega e si giustifica con un ragionamento molto semplice. Essendo stata sua priorità assoluta quella di conferire incisività alle norme sulla confisca, al fine di combattere con efficacia il crimine, il legislatore ha statuito il primato della confisca (quale misura di natura reale) sugli altri diritti di terzi. Resosi conto che ciò poteva, in casi estremi, entrare in conflitto con il diritto alla proprietà garantito a livello costituzionale, ha statuito eccezioni all’obbligo di confisca – eccezioni di natura civilistica, ma “soltanto nella misura in cui ci si debba scostare dal diritto privato” (Messaggio, cit., pto. 223.4 p. 220).