223.1 p. 217-218). In altre parole, il legislatore ha focalizzato la propria attenzione sulla possibilità di assicurare alla giustizia beni di origine criminosa, ma nel frattempo acquisiti da terze persone estranee al reato a monte. Ha invece ritenuto che la considerazione dei diritti obbligatori dei terzi, in materia di confisca, non spetti al diritto penale, essendo sufficienti le disposizioni pertinenti del Codice delle obbligazioni (v. Messaggio, cit., pto. 223.4 p. 221). c) La scelta del legislatore si spiega e si giustifica con un ragionamento molto semplice.