4. a) Di regola, come detto (supra, consid. 3b), unicamente l’esistenza di diritti reali (anche solo limitati e legali) legittima un terzo ad insorgere contro una sentenza di confisca, rispettivamente di rinuncia alla confisca (v. Messaggio 30 giugno 1993, FF 1993 vol. III p. 193 ss., pto. 223.3 p. 219-220; pto. 223.4 p. 220; Niklaus Schmid, in: Schmid [Hrsg.], Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998 [citato: Kommentar], nota 96 ad art. 58 CPS; nota 78 ad art. 59 CPS). Pretese di carattere obbligatorio, invece, non bastano (v. Messaggio, cit., pto. 223.4 p. 221;