Ai sensi del diritto penale, la buona fede che abilita il terzo detentore ad opporsi alla confisca è data se questi “ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata [inteso: la confisca, n.d.r.]”, ma soltanto se tale ignoranza sia accompagnata (e, in un certo senso, suffragata) dal pagamento di ”una controprestazione adeguata” (art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS). Altro motivo di rinuncia alla confisca, qui senza rilievo, è costituito dall’eventuale eccessiva severità della misura nei confronti del terzo (art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS ultima frase). c) Ne discende, in conclusione, che un valore patrimoniale provento (diretto, ma anche indiretto, v. Schmid, cit.