Queste due varianti hanno intendimenti e portata ben distinti: la prima vuole rendere più semplice per la vittima diretta del reato il recupero della refurtiva, e apre alla corte di merito la possibilità di procedere senza far capo ai meccanismi della confisca (v. Schmid, cit., pto. 4.4.2 p. 340). b) La seconda variante, invece, è da intendersi come correttivo alla regola dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 prima parte, ovvero che la confisca può essere ordinata contro chiunque.