Ciò spiega il tenore volutamente indeterminato dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS, che non si pronuncia in merito alla cerchia di persone nei confronti delle quali la norma possa trovare applicazione. Tuttavia, la confisca è esclusa in due casi: qualora i valori in questione “debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ristabilirne i diritti” (art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase; v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach StGB Art. 58 ff., in: RPS 113 [1995] p. 321 ss., pto. 4.4.1 p. 339), oppure nei confronti di un detentore in buona fede degli stessi valori (art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS). Queste due varianti hanno intendimenti e portata ben distinti: