2 CPP/1941), rappresenta dunque un’eccezione al principio in virtù del quale una restituzione anticipata alla parte lesa è possibile solo a seguito di convergente accordo tra le parti. Essa sembra derivare principalmente dalla necessità di superare i problemi connessi con la latitanza dell'accusato, e quindi la difficoltà concreta di ottenerne il consenso (in questo senso CRP 333/1991, si veda GIAR 863.93.3 del 21 marzo 1996 p. 4 e 5; come qui la già citata decisione in: Rep. 132 [1999], n. 131 consid. 3 p. 359). c) Presupposto del dissequestro senza il consenso dell’accusato é che il diritto della parte lesa sia “manifesto” (v. Messaggio, loc. cit., nota 3).