2 che richiede, per la restituzione all’avente diritto degli oggetti e dei valori sottratti con il reato, una sentenza cresciuta in giudicato o il consenso del Procuratore Pubblico e dell’accusato. Si prescrive pertanto che se ‘il diritto della parte lesa é manifesto, gli oggetti e i valori sottratti con reato possono essere restituiti a quest'ultima prima della crescita in giudicato della sentenza, anche senza il consenso dell’accusato’”. Questa norma, nuova rispetto al previgente CPP (art. 224 cpv. 2 CPP/1941), rappresenta dunque un’eccezione al principio in virtù del quale una restituzione anticipata alla parte lesa è possibile solo a seguito di convergente accordo tra le parti.