A rendere poco chiaro il pensiero del legislatore, interveniva tuttavia la nota 3 (Messaggio, loc. cit.), secondo la quale la restituzione anticipata avrebbe dovuto essere possibile, diversamente da quanto previsto nell’avamprogetto Schultz, “quando il diritto della parte lesa sia manifesto” - eventualità, invece, che non trova riscontro nel testo della norma commentata. Nell’ambito dell’esame di detta norma, la competente Commissione speciale del Gran Consiglio, nel suo Rapporto dell’8 novembre 1994 (p. 58) relativo all'art. 165 CPP, ha deciso “l’inserimento di un nuovo terzo capoverso per evitare un pregiudizio eccessivo alla parte lesa con la rigorosa applicazione del cpv.