, art. 124 cpv. 2 Prog., p. 148). Il medesimo progetto di legge prevedeva che “se il diritto alla restituzione é contestato o dubbio l’autorità competente ordina il deposito” e può rinviare “il richiedente al competente giudice civile” (ibid.; v. in merito decisione 22 gennaio 1999 in re J.J.M., inc. GIAR 1047.98.2, in: Rep. 132 [1999], n. 131 consid. 3 p. 359). A rendere poco chiaro il pensiero del legislatore, interveniva tuttavia la nota 3 (Messaggio, loc.