, mentre all’art. 165 cpv. 2 e 3 sono descritte le condizioni alle quali è possibile procedere ad un dissequestro prima del giudizio di merito (oltre al caso, scontato, in cui siano venuti meno nel frattempo i presupposti del sequestro). b) In vista della revisione totale del CPP, il Messaggio 11 marzo 1987 prevedeva che gli oggetti e i valori sottratti con il reato “sono restituiti all’avente diritto quando la sentenza é cresciuta in giudicato. Gli stessi possono essere restituiti prima con il consenso del procuratore e dell’indiziato” (loc. cit., art. 124 cpv.