{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-11-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-38617_2000-11-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=57078&nX40_KEY=4933324&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1c826c4f3d22da07fe4fe4353c14c343"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.38617"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.11.2000 INC.1999.38617"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.11.2000 INC.1999.38617"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.11.2000 INC.1999.38617"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:45:01", "Checksum": "6e59a960ccdd0e177d7c39c304f89c3d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.11.2000 INC.1999.38617\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.\na) Di regola, come detto (supra, consid. 3b), unicamente l’esistenza di diritti reali (anche solo limitati e legali) legittima un terzo ad insorgere contro una sentenza di confisca, rispettivamente di rinuncia alla confisca (v. Messaggio 30 giugno 1993, FF 1993 vol. III p. 193 ss., pto. 223.3 p. 219-220; pto. 223.4 p. 220; Niklaus Schmid, in: Schmid [Hrsg.], Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998 [citato: Kommentar], nota 96 ad art. 58 CPS; nota 78 ad art. 59 CPS). Pretese di carattere obbligatorio, invece, non bastano (v. Messaggio, cit., pto. 223.4 p. 221; Schmid, Kommentar, nota 82 ad art. 59 CPS, con rinvio a dottrina ed ai lavori preparatori, e con la possibilità di eccezioni in casi del tutto particolari, qui senza interesse).\nb) La ratio di tale distinzione è da ricercarsi nello scopo primo perseguito dalla novella legislativa del 1994 relativa alle norme sulla confisca, ossia: semplificare la possibilità di procedere alla confisca di beni di origine delittuosa anche qualora (formalmente) in mano a terze persone (v. Messaggio, cit., pto. 223 p. 217), con particolare attenzione ai beni di pertinenza del crimine organizzato (v. Messaggio, cit., pto. 223.1 p. 217-218). In altre parole, il legislatore ha focalizzato la propria attenzione sulla possibilità di assicurare alla giustizia beni di origine criminosa, ma nel frattempo acquisiti da terze persone estranee al reato a monte. Ha invece ritenuto che la considerazione dei diritti obbligatori dei terzi, in materia di confisca, non spetti al diritto penale, essendo sufficienti le disposizioni pertinenti del Codice delle obbligazioni (v. Messaggio, cit., pto. 223.4 p. 221).\nc) La scelta del legislatore si spiega e si giustifica con un ragionamento molto semplice. Essendo stata sua priorità assoluta quella di conferire incisività alle norme sulla confisca, al fine di combattere con efficacia il crimine, il legislatore ha statuito il primato della confisca (quale misura di natura reale) sugli altri diritti di terzi. Resosi conto che ciò poteva, in casi estremi, entrare in conflitto con il diritto alla proprietà garantito a livello costituzionale, ha statuito eccezioni all’obbligo di confisca – eccezioni di natura civilistica, ma “soltanto nella misura in cui ci si debba scostare dal diritto privato” (Messaggio, cit., pto. 223.4 p. 220). Così facendo, ha scientemente messo in conto di annacquare il diritto alla confisca penale.\nCerto, esso avrebbe anche potuto andare oltre, e stabilire che prima di procedere ad una confisca, il giudice penale doveva tenere pure conto di eventuali concorrenti pretese obbligatorie. La conseguenza sarebbe stata, tuttavia, non solo un ulteriore indebolimento della misura penale, ma anche un’ingiustificata estensione delle competenze del giudice penale, che avrebbe appunto dovuto improvvisarsi civilista (con l’insito pericolo di giudizi contraddittori in sede penale e civile). Inoltre, e di converso, tale approccio avrebbe ulteriormente allargato la cerchia di terzi potenzialmente interessati a partecipare alla realizzazione di beni sequestrati, con il rischio – fra gli altri – di estendere per vie traverse e praeter legem il sequestro civile e di privilegiare quel creditore che, in modo del tutto casuale, si trovasse a detenere attivi di pertinenza di un debitore sotto inchiesta penale.\nMa soprattutto, un tale approccio avrebbe ulteriormente confuso il discorso penale con quello civile: va allora riaffermato senza mezzi termini che la confisca serve a ristabilire i diritti della vittima (e dello Stato), fatta salva una ben delimitata categoria di diritti reali di terzi non coinvolti nella fattispecie penale, che il legislatore ha voluto anteporre, appunto, ai diritti della vittima.\n5.\na) Nel caso di specie, la reclamante __________ si oppone al dissequestro ordinato dal Procuratore Pubblico in virtù non tanto di propri preminenti diritti reali sui denari in discussione (il fugace cenno in sede di reclamo, cit., pto. 8 p. 8, all’acquisizione di proprietà per frammistione è insufficientemente motivato, ed appare anche poco compatibile con la natura stessa del conto posto sotto sequestro – un conto collettivo sul quale confluivano gli apporti dei vari clienti della fiduciaria, v. reclamo, cit., pto. 2 p. 3, e comunque suddiviso in chiare rubriche di gestione, v. lo scritto 2 marzo 2000 del patrocinatore di __________ al difensore di __________, allegato alle osservazioni di quest’ultimo), quanto di pretese risarcitorie scaturenti da danni che la reclamante medesima avrebbe subito a seguito del coinvolgimento di __________ nella nota vicenda penale (v. reclamo, cit., pto. 5 p. 4-5). Si tratta dunque di pretese di mera natura obbligatoria, come tali non sufficienti a legittimare la reclamante all’inoltro del presente rimedio di diritto – tanto più che tali sue pretese non sono in diretta connessione con il reato perseguito (v. Schmid, Kommentar, nota 155 ad art. 59 CPS).\nb) In quanto ricevibile, il reclamo va allora già respinto per carenza di legittimazione della reclamante, senza necessità di esaminare la fondatezza delle sue pretese, rispettivamente la loro rilevanza quale impedimento alla restituzione del denaro sequestrato alle parti lese.\n"}