{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-11-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-38617_2000-11-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=57078&nX40_KEY=4933324&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1c826c4f3d22da07fe4fe4353c14c343"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.38617"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.11.2000 INC.1999.38617"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.11.2000 INC.1999.38617"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.11.2000 INC.1999.38617"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:45:01", "Checksum": "6e59a960ccdd0e177d7c39c304f89c3d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.11.2000 INC.1999.38617\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.\nDovendosi giudicare, nell’evenienza specifica, la posizione di un terzo asseritamente in buona fede ed estraneo al reato per il quale è stata condotta l’inchiesta penale, la sedes materiae è rappresentata dall’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS.\na) Dato che la confisca è misura di carattere reale, essa deve poter essere pronunciata nei confronti di chiunque sia in possesso del bene in questione, indipendentemente dal fatto che egli abbia a vedere o meno con il reato (Messaggio, FF 1993 volume III, pto. 223.3 p. 219). Ciò spiega il tenore volutamente indeterminato dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS, che non si pronuncia in merito alla cerchia di persone nei confronti delle quali la norma possa trovare applicazione. Tuttavia, la confisca è esclusa in due casi: qualora i valori in questione “debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ristabilirne i diritti” (art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase; v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach StGB Art. 58 ff., in: RPS 113 [1995] p. 321 ss., pto. 4.4.1 p. 339), oppure nei confronti di un detentore in buona fede degli stessi valori (art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS). Queste due varianti hanno intendimenti e portata ben distinti: la prima vuole rendere più semplice per la vittima diretta del reato il recupero della refurtiva, e apre alla corte di merito la possibilità di procedere senza far capo ai meccanismi della confisca (v. Schmid, cit., pto. 4.4.2 p. 340).\nb) La seconda variante, invece, è da intendersi come correttivo alla regola dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 prima parte, ovvero che la confisca può essere ordinata contro chiunque. In effetti, un’applicazione rigorosa di questo principio potrebbe portare a conflitti con la garanzia costituzionale della proprietà di cui si dovesse avvalere il sequestratario asseritamente in buona fede ed estraneo al reato per il quale è stata condotta l’inchiesta penale (v. Schmid, cit., pto. 4.5.1 p. 342). Per questo motivo, in sede di revisione delle norme sulla confisca il legislatore ha introdotto una “via penale” per la soluzione delle difficili questioni legate alle pretese di terzi in buona fede nei riguardi di beni sottoposti a confisca. Ma questa via si discosta in parte dalle regole civilistiche sulla proprietà (v. Schmid, ibid.).\nAi sensi del diritto penale, la buona fede che abilita il terzo detentore ad opporsi alla confisca è data se questi “ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata [inteso: la confisca, n.d.r.]”, ma soltanto se tale ignoranza sia accompagnata (e, in un certo senso, suffragata) dal pagamento di ”una controprestazione adeguata” (art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS). Altro motivo di rinuncia alla confisca, qui senza rilievo, è costituito dall’eventuale eccessiva severità della misura nei confronti del terzo (art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS ultima frase).\nc) Ne discende, in conclusione, che un valore patrimoniale provento (diretto, ma anche indiretto, v. Schmid, cit., pto. 4.5.2 p. 343) di reato e rinvenuto in possesso di terzo può essergli sottratto e restituito alla parte lesa (la restituzione diretta alla parte lesa del “surrogato” in senso stretto non ha invece base legale sufficiente nell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 prima parte CPS, v. Schmid, cit., pto. 4.4.2 p. 341), a meno che il terzo non dimostri la propria buona fede nei modi esposti.\nd) Va da ultimo precisato che le considerazioni che precedono (mutuate verbatim dalla decisione 2 dicembre 1997 in re T.T., inc. GIAR 116.97.3 consid. 4 p. 4-6), originariamente formulate nel caso di terzo postulante un dissequestro in proprio favore, valgono mutatis mutandis anche nella presente circostanza, nella quale il terzo si limita ad opporsi ad un dissequestro che lo priverebbe del sostrato al quale attingere per soddisfare le proprie pretese risarcitorie. La situazione è del tutto parallela, vedendo contrapposti da un lato gli interessi delle parti lese (qui le banche che hanno concluso l’accordo risarcitorio con __________ e altri accusati, là la banca vittima della truffa) agli interessi del terzo in pretesa buona fede.\n"}