{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-11-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-38617_2000-11-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=57078&nX40_KEY=4933324&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1c826c4f3d22da07fe4fe4353c14c343"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.38617"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.11.2000 INC.1999.38617"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.11.2000 INC.1999.38617"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.11.2000 INC.1999.38617"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:45:01", "Checksum": "6e59a960ccdd0e177d7c39c304f89c3d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.11.2000 INC.1999.38617\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) Per principio, sequestro (e dissequestro) “di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo come mezzi di prova oppure che possono essere confiscati o devoluti allo Stato” (art. 161 cpv. 1 CPP) seguono il destino dell’azione penale, tant’è che tale misura decade automaticamente in assenza di una decisione dell’autorità competente, quando questa statuisce sull’abbandono del procedimento o emana la sentenza definitiva (art. 165 cpv. 1 CPP). Ogni eccezione a questa regola esige una soluzione particolare: così, all’art. 350 CPP è regolato il caso del mantenimento del sequestro oltre la pendenza dell’azione penale (v. in merito decisione 14 luglio 1998 in re B.P., inc. GIAR 286.98.2 consid. 2), mentre all’art. 165 cpv. 2 e 3 sono descritte le condizioni alle quali è possibile procedere ad un dissequestro prima del giudizio di merito (oltre al caso, scontato, in cui siano venuti meno nel frattempo i presupposti del sequestro).\nb) In vista della revisione totale del CPP, il Messaggio 11 marzo 1987 prevedeva che gli oggetti e i valori sottratti con il reato “sono restituiti all’avente diritto quando la sentenza é cresciuta in giudicato. Gli stessi possono essere restituiti prima con il consenso del procuratore e dell’indiziato” (loc. cit., art. 124 cpv. 2 Prog., p. 148). Il medesimo progetto di legge prevedeva che “se il diritto alla restituzione é contestato o dubbio l’autorità competente ordina il deposito” e può rinviare “il richiedente al competente giudice civile” (ibid.; v. in merito decisione 22 gennaio 1999 in re J.J.M., inc. GIAR 1047.98.2, in: Rep. 132 [1999], n. 131 consid. 3 p. 359). A rendere poco chiaro il pensiero del legislatore, interveniva tuttavia la nota 3 (Messaggio, loc. cit.), secondo la quale la restituzione anticipata avrebbe dovuto essere possibile, diversamente da quanto previsto nell’avamprogetto Schultz, “quando il diritto della parte lesa sia manifesto” - eventualità, invece, che non trova riscontro nel testo della norma commentata.\nNell’ambito dell’esame di detta norma, la competente Commissione speciale del Gran Consiglio, nel suo Rapporto dell’8 novembre 1994 (p. 58) relativo all'art. 165 CPP, ha deciso “l’inserimento di un nuovo terzo capoverso per evitare un pregiudizio eccessivo alla parte lesa con la rigorosa applicazione del cpv. 2 che richiede, per la restituzione all’avente diritto degli oggetti e dei valori sottratti con il reato, una sentenza cresciuta in giudicato o il consenso del Procuratore Pubblico e dell’accusato. Si prescrive pertanto che se ‘il diritto della parte lesa é manifesto, gli oggetti e i valori sottratti con reato possono essere restituiti a quest'ultima prima della crescita in giudicato della sentenza, anche senza il consenso dell’accusato’”. Questa norma, nuova rispetto al previgente CPP (art. 224 cpv. 2 CPP/1941), rappresenta dunque un’eccezione al principio in virtù del quale una restituzione anticipata alla parte lesa è possibile solo a seguito di convergente accordo tra le parti. Essa sembra derivare principalmente dalla necessità di superare i problemi connessi con la latitanza dell'accusato, e quindi la difficoltà concreta di ottenerne il consenso (in questo senso CRP 333/1991, si veda GIAR 863.93.3 del 21 marzo 1996 p. 4 e 5; come qui la già citata decisione in: Rep. 132 [1999], n. 131 consid. 3 p. 359).\nc) Presupposto del dissequestro senza il consenso dell’accusato é che il diritto della parte lesa sia “manifesto” (v. Messaggio, loc. cit., nota 3). Con tale termine occorre intendere che il diritto della parte lesa appaia chiaro e liquido, senza contestazioni tali da poterne porre in dubbio l’esistenza. Trattandosi di giudizio di verosimiglianza occorre porre attenzione di volta in volta alla specificità del caso ed al cospetto di dubbio si deve optare per il mantenimento dello status quo al fine di non anticipare un giudizio di merito (che potrebbe smentire la decisione incidentale) rispettivamente per non vanificare il giudizio di merito stesso (così, verbatim, in decisione 29 luglio 1999 in re D.C., inc. GIAR 457.99.1, consid. 2.2 p. 5-6; v. anche decisione 21 aprile 1997 in re S.C., GIAR 207.97.1, e la citata Rep. 132 [1999], n. 131 consid. 3 p. 360).\nd) La norma di cui all'art. 165 cpv. 3 CPP ha trovato, nella recente giurisprudenza di questo ufficio, pochi significativi casi di applicazione (segnatamente la decisione 21 aprile 1997, inc. GIAR 207.97.1; decisione 29 luglio 1999 in re D.C., inc. GIAR 457.99.1; mentre nella decisione 29 novembre 1996, inc. GIAR 292.96.2, il magistrato d’accusa competente aveva revocato la sua decisione di sequestro, e nel precedente caso GIAR 863.93.3 il reclamo era apparso addirittura temerario a fronte della situazione processuale; il dissequestro è invece stato negato da questo giudice nella decisione 6 maggio 1999 in re M.C. et al., inc. GIAR 236.96.2).\n"}