Le reclamanti verseranno i seguenti importi a titolo di ripetibili: - fr. 800.— a favore delle istanti resistenti (avv. __________); - fr. 600.— a favore degli accusati __________ (avv. __________); - fr. 200.— a favore dell’accusato __________ (avv. __________). 4. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.