In altre parole, il fatto che le reclamanti non abbiano reso sufficientemente verosimile che denaro di provenienza illecita sia affluito prima sui conti della __________, poi da questa sui conti del __________, rende superflua la verifica della asserita buona fede professata dalle due società al momento in cui venivano bonificati loro i fondi in discussione. Né tale ragionamento è nuovo: giova qui rammentare, di transenna, che un’altra relazione bancaria facente capo al gruppo __________ è stata liberata con decisione 20 settembre 1999 poiché “sulla relazione non risultano esser stati accreditati proventi del reato oggetto d’indagine [...]” (loc.