A posteriori, lo scopo primo del sequestro di allora appare essere stato dunque quello di garantire la presenza di fondi provento di reato sino al processo, sì da permettere alla Corte di merito, semmai, di dichiararne la confisca. Non vi è invece modo di intravvedere valenza probatoria – neppure affermata dalle reclamanti – nel sequestro dei due conti presso __________, bastando a tal fine la documentazione bancaria nel frattempo acquisita dagli inquirenti.