3. A titolo di premessa appare opportuno attirare l’attenzione delle parti sulla natura del sequestro a suo tempo disposto dal Procuratore Pubblico, ed ora revocato: in ragione del meccanismo che seguivano le operazioni delittuose poste a compimento da parte degli accusati – e ben noto alle parti –, il sospetto che covava più che legittimamente il magistrato inquirente era che su tutti i conti riconducibili agli accusati fossero affluiti, per vie poco chiare, denari provento di reato e, come tali, passibili di confisca.