{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-03-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-38615_2000-03-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56931&nX40_KEY=4933336&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2e222b0838fbd23fe1a1dcc28b122923"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.38615"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.03.2000 INC.1999.38615"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.03.2000 INC.1999.38615"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.03.2000 INC.1999.38615"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:38:25", "Checksum": "6ede826230bcd2ebaf3b7969dce8b30f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.03.2000 INC.1999.38615\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.\na) Senza entrare nei dettagli – poiché non è in questa sede che vanno rivelati i dettagli dell’organizzazione del gruppo __________, semmai da accertare in sede civile in applicazione delle relative procedure –, l’esame delle partecipazioni incrociate delle società del gruppo e degli accusati __________, __________ e __________, fondato sulle note al bilancio consolidato 1998 (all. 13 all’istanza di dissequestro, inc. MP doc. _) e al verbale dell’assemblea azionaria 20 ottobre 1999 (all. 1 all’istanza di dissequestro, cit.), permette di constatare che questi ultimi sono stati fino in tempi recentissimi gli effettivi, unici aventi diritto economico di tutto il gruppo, ed in particolare tanto della __________ quanto della __________ (per quest’ultima società, la situazione appare nebulosa: doveva essere apparentemente alienata [v. scritto 15 novembre 1999 dello studio __________, all. 6 all’istanza di dissequestro, inc. MP doc. _, e osservazioni, cit., pto. C.1.b p. 4], ma l’affare sembra essersi arenato [v. verbale MP __________ 26 gennaio 2000, p. 4]).\nb) Tuttavia, accertato che gli indizi a favore dell’ipotesi di una provenienza illecita (diretta o indiretta) dei fondi in discussione non sono sufficientemente concreti, la questione dell’effettiva pertinenza economica dei fondi medesimi, rispettivamente dell’indipendenza della titolare dei conti __________ per rapporto agli accusati, perde totalmente di interesse: atteso che, nel meccanismo della confisca penale, l’eccezione dell’acquisto in buona fede da parte di terzi ignari della provenienza dei beni intende unicamente salvaguardare la garanzia costituzionale della proprietà e le relative regole di diritto civile sull’acquisizione della medesima (v. Schmid, cit., pto. 4.5.1 p. 342; v. anche decisione 30 dicembre 1998 in re M.B., inc. GIAR 114.97.2, consid. 4.b p. 5), la questione sarebbe divenuta d’attualità unicamente qualora avesse potuto essere stabilita preventivamente l’illecita provenienza dei fondi liberati dalla __________ a favore del __________ rispettivamente della __________. In altre parole, il fatto che le reclamanti non abbiano reso sufficientemente verosimile che denaro di provenienza illecita sia affluito prima sui conti della __________, poi da questa sui conti del __________, rende superflua la verifica della asserita buona fede professata dalle due società al momento in cui venivano bonificati loro i fondi in discussione. Né tale ragionamento è nuovo: giova qui rammentare, di transenna, che un’altra relazione bancaria facente capo al gruppo __________ è stata liberata con decisione 20 settembre 1999 poiché “sulla relazione non risultano esser stati accreditati proventi del reato oggetto d’indagine [...]” (loc. cit., inc. MP doc. _).\nc) Parimenti senza interesse concreto è sapere nella pertinenza economica di chi vanno i fondi dissequestrati. Che l’importo in discussione debba essere considerato ancora parte dei beni del __________, oppure sia già da considerare parte del patrimonio della __________, è semmai di interesse da un punto di vista civilistico rispettivamente esecutivo: potrà interessare le reclamanti sapere dove e contro chi procedere nel caso intendessero sequestrare beni degli accusati a garanzia di un loro eventuale risarcimento, ma non interessa il giudice penale, ritenuta l’assenza dei presupposti per un sequestro confiscatorio rispettivamente risarcitorio.\nd) Non è neppure di soverchio interesse, poi, sapere a cosa siano destinati gli importi in discussione: nessun utilizzo appare a priori illecito, dovendosi semmai seguire altre vie per bloccarli e garantire in tal modo l’esecuzione di eventuali pretese risarcitorie. Ovviamente, la dichiarata destinazione dei fondi per la liquidazione della __________, con espressa esclusione di ogni e qualsiasi versamento agli accusati (v. istanza, cit., pto. B.2 p. 3), appare operazione anche eticamente giustificabile, ciò che ha facilitato la decisione al magistrato inquirente, e di cui deve essere dato debitamente atto agli accusati __________, __________ e __________, senza l’accordo dei quali ciò non sarebbe stato possibile. Ma, come detto, la questione non appare rilevante in questa sede.\ne) Ed anche l’eccessiva durezza che rappresenterebbe un’eventuale messa in liquidazione della __________, infine, è argomento qui senza peso, dato che – ancora una volta – non essendo provato che alla __________ siano affluiti fondi di provenienza illecita o almeno beni sostitutivi, l’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS (rispettivamente l’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase CPS) non è aprioristicamente applicabile. Che poi, siccome “comunque controllata dagli accusati, [la __________] dovrà in ogni caso far fronte al danno causato da coloro che agivano per suo conto” (reclamo, cit., pto. 7 p. 6), è ipotesi senz’altro plausibile, tuttavia estranea al procedimento penale qui in discussione.\nf) Da ultimo, e abbondanzialmente, sia anche detto che la manifesta incapacità delle reclamanti di apportare precisazioni sui presunti illeciti commessi a loro carico, ed ancor più di quantificare (anche solo approssimativamente) il proprio danno, porrebbe qualche problema anche per rapporto alla proporzionalità del sequestro: potrebbe infatti anche darsi che il provento di reato ai danni delle reclamanti sia di molto inferiore all’importo di cui è in discussione il dissequestro (v. in merito il verbale MP __________ 26 gennaio 2000, p. 10 s., ed il doc. _ dell’inc. MP, allegato al precitato verbale), per cui un mantenimento integrale della misura restrittiva sarebbe comunque ingiustificato.\n"}