{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-03-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-38615_2000-03-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56931&nX40_KEY=4933336&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2e222b0838fbd23fe1a1dcc28b122923"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.38615"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.03.2000 INC.1999.38615"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.03.2000 INC.1999.38615"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.03.2000 INC.1999.38615"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:38:25", "Checksum": "6ede826230bcd2ebaf3b7969dce8b30f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.03.2000 INC.1999.38615\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.\nA titolo di premessa appare opportuno attirare l’attenzione delle parti sulla natura del sequestro a suo tempo disposto dal Procuratore Pubblico, ed ora revocato: in ragione del meccanismo che seguivano le operazioni delittuose poste a compimento da parte degli accusati – e ben noto alle parti –, il sospetto che covava più che legittimamente il magistrato inquirente era che su tutti i conti riconducibili agli accusati fossero affluiti, per vie poco chiare, denari provento di reato e, come tali, passibili di confisca.\nA posteriori, lo scopo primo del sequestro di allora appare essere stato dunque quello di garantire la presenza di fondi provento di reato sino al processo, sì da permettere alla Corte di merito, semmai, di dichiararne la confisca. Non vi è invece modo di intravvedere valenza probatoria – neppure affermata dalle reclamanti – nel sequestro dei due conti presso __________, bastando a tal fine la documentazione bancaria nel frattempo acquisita dagli inquirenti.\nInfine, e più importante ancora, si deve constatare che al momento del sequestro non sussisteva – né apparentemente sussiste oggi – la necessità di sottoporre a sequestro valori patrimoniali degli accusati (di lecita provenienza) a tutela dell’esecuzione del risarcimento (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; v. supra, consid. 2.a): l’eventualità che gli accusati possano non essere in grado di risarcire eventuali danni da loro causati, o addirittura che intendano sottrarsi a tale obbligo (art. 60 cpv. 1 CPS), non è stata neppure addotta da alcuno, e tantomeno è stata resa verosimile. Significativamente, le reclamanti fondano il rimedio di diritto sull’assunto che i fondi in discussione rappresentino “unechte Surrogate” dell’originario provento di reato (v. reclamo, cit., pto. 6 p. 5), e non sembrano invece voler motivare la propria richiesta, appunto, con l’argomento che gli accusati non sarebbero in grado di dar seguito ad un’eventuale condanna risarcitoria a loro carico. Viene in tal modo a cadere una premessa necessaria per la messa in atto di un sequestro a titolo puramente risarcitorio (v. già decisione 15 ottobre 1997 in re L.D. e M.J., inc. GIAR 450.97.2, consid. 4 p. 5).\n"}