La banca alle dipendenze della quale era il qui reclamante, invece, non appare essersi interessata in alcun modo al presente procedimento. L’inchiesta, in altre parole, è in una fase di stallo, conseguenza del manifesto disinteresse delle potenziali parti lese (segnatamente italiane) e della mancanza di un qualsiasi riscontro da parte dell’autorità rogata. d) Ne discende, in conclusione, che il sequestro a suo tempo ordinato dal Procuratore Pubblico non può essere ulteriormente mantenuto: dato il lungo tempo trascorso, esso non appare più compatibile con il principio di proporzionalità.