c) In secondo luogo, a valere – questo – quale ulteriore elemento di giudizio atto ad indebolire l’ipotesi accusatoria originariamente formulata, va anche rilevato che solo altri due istituti bancari (gli italiani Banco __________ e Banca __________, v. AI 173 e 258 nonché inc. GIAR 386.99.15) si sono notificati nel procedimento ticinese quali parti lese. La banca alle dipendenze della quale era il qui reclamante, invece, non appare essersi interessata in alcun modo al presente procedimento.