Vi osta in primo luogo il principio di proporzionalità (supra, consid. 2b), in virtù del quale il grave attentato alla libertà personale che un sequestro causa a chi ne è oggetto deve essere limitato (nell’estensione e nel tempo) a quanto strettamente indispensabile per l’acclaramento dei fatti ed affinché la corte di merito possa statuire sull’attribuzione dei fondi. Nel caso di specie, il magistrato inquirente del Ministero Pubblico del Cantone Ticino ha condotto l’istruttoria con grande solerzia ed impegno, fino a quando ha potuto far capo a documentazione e persone qui residenti.