Né a quel momento avrebbero avuto presa alcuna le obiezioni sollevate dal reclamante. Esse, infatti, costituivano il tentativo di giustificare il dissequestro sulla base di una valutazione anticipata del merito, e non tenevano in debito conto che allo stadio di decisione incidentale in corso di istruttoria è sufficiente che l’ipotesi delittuosa appaia ragionevolmente verosimile: raccogliere prove conclusive, da sottoporre al giudizio della corte di merito, è appunto lo scopo dell’istruttoria. b) A dodici mesi di distanza, invece, l’ulteriore mantenimento del sequestro non può più essere dato per scontato. Vi osta in primo luogo il principio di proporzionalità (supra, consid.