{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-38611_2000-08-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=57023&nX40_KEY=4933329&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "be30c9a01eb4cb1bc0964c6f9998e5d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.38611"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.08.2000 INC.1999.38611"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.08.2000 INC.1999.38611"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.08.2000 INC.1999.38611"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:42:17", "Checksum": "c3a4e253fd1da18b8f11eff4043306e0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.08.2000 INC.1999.38611\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.\na) Se questo giudice avesse dovuto decidere il presente reclamo dodici mesi orsono, ad inchiesta appena avviata, la decisione impugnata sarebbe con tutta verosimiglianza stata confermata: a quello stadio dell’inchiesta, l’ineccepibile logica alla base dell’ipotesi accusatoria avrebbe rappresentato sufficiente sostegno agli indizi di colpevolezza a carico di __________ perché agli inquirenti venisse concesso di procedere nell’inchiesta con gli attivi del reclamante bloccati. Né a quel momento avrebbero avuto presa alcuna le obiezioni sollevate dal reclamante. Esse, infatti, costituivano il tentativo di giustificare il dissequestro sulla base di una valutazione anticipata del merito, e non tenevano in debito conto che allo stadio di decisione incidentale in corso di istruttoria è sufficiente che l’ipotesi delittuosa appaia ragionevolmente verosimile: raccogliere prove conclusive, da sottoporre al giudizio della corte di merito, è appunto lo scopo dell’istruttoria.\nb) A dodici mesi di distanza, invece, l’ulteriore mantenimento del sequestro non può più essere dato per scontato. Vi osta in primo luogo il principio di proporzionalità (supra, consid. 2b), in virtù del quale il grave attentato alla libertà personale che un sequestro causa a chi ne è oggetto deve essere limitato (nell’estensione e nel tempo) a quanto strettamente indispensabile per l’acclaramento dei fatti ed affinché la corte di merito possa statuire sull’attribuzione dei fondi.\nNel caso di specie, il magistrato inquirente del Ministero Pubblico del Cantone Ticino ha condotto l’istruttoria con grande solerzia ed impegno, fino a quando ha potuto far capo a documentazione e persone qui residenti. L’istruttoria ha subito un primo, invero modesto, rallentamento a causa delle commissioni rogatorie inviate alle autorità italiane in data 16 giugno e 27 luglio 1999, e volte ad ottenere, tra l’altro, l’audizione di alcuni indiziati residenti in Italia, segnatamente i titolari di __________ (AI 75, 145 e 146). Dopo parziale rinuncia agli atti chiesti (segnatamente alle perquisizioni, v. AI 355), le rogatorie sono state evase nel corso dei mesi di ottobre-novembre 1999 (v. le citazioni sub AI 320 e 323, rispettivamente la documentazione acquisita sub AI 389 e 431). Le successive richieste di assistenza giudiziaria internazionale su Milano, scaturite da quanto appreso grazie alle prime rogatorie e ad altri atti istruttori esperiti nel frattempo e volte ad ottenere fra l’altro gli atti del procedimento penale asseritamente aperto in Italia contro uno dei traders, rispettivamente il diritto di partecipare alla sua audizione (AI 359), sono invece rimaste inevase (alla risposta 5 aprile 2000 dell’UFP, AI 441, sono allegati unicamente gli esposti di denuncia). Appare dunque sempre più difficile che il magistrato inquirente riesca ad acquisire dai colleghi italiani, in tempi ragionevolmente compatibili con il principio di proporzionalità, ulteriori elementi di giudizio atti a meglio delineare la complessa fattispecie e, di riflesso, la posizione – fra gli altri – del qui reclamante.\nc) In secondo luogo, a valere – questo – quale ulteriore elemento di giudizio atto ad indebolire l’ipotesi accusatoria originariamente formulata, va anche rilevato che solo altri due istituti bancari (gli italiani Banco __________ e Banca __________, v. AI 173 e 258 nonché inc. GIAR 386.99.15) si sono notificati nel procedimento ticinese quali parti lese. La banca alle dipendenze della quale era il qui reclamante, invece, non appare essersi interessata in alcun modo al presente procedimento. L’inchiesta, in altre parole, è in una fase di stallo, conseguenza del manifesto disinteresse delle potenziali parti lese (segnatamente italiane) e della mancanza di un qualsiasi riscontro da parte dell’autorità rogata.\nd) Ne discende, in conclusione, che il sequestro a suo tempo ordinato dal Procuratore Pubblico non può essere ulteriormente mantenuto: dato il lungo tempo trascorso, esso non appare più compatibile con il principio di proporzionalità. Inoltre, il fatto che questo lungo lasso di tempo sia trascorso senza che agli atti si siano aggiunti nuovi, concreti elementi atti a suffragare l’originaria ipotesi accusatoria non può che – di converso – indebolire la medesima. L’istruttoria può, ovviamente, proseguire: ma gli elementi che avrebbero giustificato il parallelo mantenimento del sequestro avversato sono nel frattempo venuti meno.\n"}