(art. 130 cpv. 1 lett. b CPP). Qui resta da esaminare il rispetto del principio di proporzionalità del carcere preventivo sofferto ed ancora prospettabile sia di per sé stesso sia in rapporto alla presumibile pena che la Corte del merito potrebbe infliggere in caso di giudizio di condanna. Come noto alle parti la prassi del Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; Rep. 1980, p. 46 consid.