Come noto il rischio di collusione non cessa con l'emanazione dell'atto di rinvio a giudizio ma può sussistere sino alla celebrazione del processo. Se tale rischio sia sufficiente a giustificare il mantenimento in detenzione preventiva dell'accusata è questione che può rimanere qui irrisolta a fronte del sussistere di un concreto, ed anzi rafforzato dall'approssimarsi del processo, rischio di fuga.