{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-36811_2000-08-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=57020&nX40_KEY=4711465&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fd453e367e487b9bb8f426945de36249"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["INC.1999.36811"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.08.2000 INC.1999.36811"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.08.2000 INC.1999.36811"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.08.2000 INC.1999.36811"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:27:38", "Checksum": "05a826f090a311c7647c327f36ebfc6b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.08.2000 INC.1999.36811\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.\nL'istanza implicitamente fa anche valere violazione della proporzionalità per un carcere preventivo che dura da oltre quattordici mesi. Va osservato qui come l'on. Presidente della Corte delle Assise Criminali abbia postulato alla CRP proroga della detenzione preventiva sino al prossimo novembre per permettere la celebrazione del processo. Non spetta a questo giudice valutarne gli estremi, in quanto materia di competenza della Camera dei ricorsi penali (art. 130 cpv. 1 lett. b CPP).\nQui resta da esaminare il rispetto del principio di proporzionalità del carcere preventivo sofferto ed ancora prospettabile sia di per sé stesso sia in rapporto alla presumibile pena che la Corte del merito potrebbe infliggere in caso di giudizio di condanna.\nCome noto alle parti la prassi del Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; Rep. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere preventivo deve essere adeguato alle concrete circostanze, in particolare dalla vastità e complessità dell’inchiesta e dal comportamento dell’arrestato (DTF 107 Ia 259 consid. 3b, 105 Ia 33 consid. 4b).\nCome ritenuto nella decisione Giar dello scorso novembre 1999:\nNel caso concreto l'inchiesta si è rilevata lunga e laboriosa in particolare per il numero di persone coinvolte nelle indagini, la molteplicità dei fatti esaminati, e per l'atteggiamento dell'accusata decisamente poco collaborativo (__________non ha voluto indicare nomi di persone per l'accertamento del suo dire), come evidenziato ai punti che precedono.\nInchiesta complessa, articolata e coinvolgente numerose persone, da un lato, e pena decisamente importante - se confermato l'atto d'accusa da parte della Corte del merito - dall'altro. La pena prospettabile in caso di giudizio di colpevolezza appare decisamente superiore ai 14 messi e mezzo sin qui patiti ed a quelli ancora necessari per giungere alla celebrazione del processo. Va ammesso pieno rispetto del principio di proporzionalità.\n6.\nL'istanza è così respinta con la presente decisione esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).\nPer i quali motivi,\nvisti i citati articoli di legge,\ndecide:\n1. L’istanza di libertà provvisoria 5/8 agosto 2000 è respinta.\n2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.\n3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione:\n- avv. __________ per sé e per l’istante;\n- Procuratore pubblico avv. __________;\n- Presidente della Corte delle Assise criminali giudice avv. __________, sede.\n5. Copia per conoscenza alla lodevole Camera dei Ricorsi Penali, sede.\ngiudice __________"}