{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-36811_2000-08-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=57020&nX40_KEY=4933329&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fd453e367e487b9bb8f426945de36249"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.36811"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.08.2000 INC.1999.36811"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.08.2000 INC.1999.36811"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.08.2000 INC.1999.36811"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:41:56", "Checksum": "f5625bcdf6b2e82701f70196a03bb8cc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.08.2000 INC.1999.36811\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.\nGravi indizi di colpevolezza\nLa diligente difesa non pone in discussione l'esistenza di sufficienti e concreti elementi indizianti a carico dell'accusata pur evidenziando come il numero di chilogrammi ritenuti a carico dell'accusata \"deriverebbero dal modo perlomeno garibaldino di condurre l'inchiesta da parte di questo poliziotto\". La contestazione appare vaga e superficiale. Il magistrato d'accusa ha svolto la sua attività coadiuvato dai funzionari di polizia che si sono alternati nella trattazione del caso. Il numero di chilogrammi ritenuto a carico dell'accusata deriva da chiamate in correità a carico della stessa signora __________. Vanno quindi ritenuti sufficienti indizi di un'attività contraria alla legge di una gravità decisamente elevata ad opera di una madre, pluripregiudicata, che si è pure dedicata alla prostituzione. Il requisito di legge appare manifestamente dato viste da un lato le ammissioni della signora __________ e dall'altro le chiamate in correità agli atti e gli elementi oggettivi reperiti in corso d'istruttoria.\nNecessità istruttorie e rischio di collusione\nA carico della qui istante va ritenuto un serio rischio di collusione alla luce della reticenza dimostrata in corso d'istruttoria a fronte delle chiamate in correità formulate nei suoi confronti. Come noto il rischio di collusione non cessa con l'emanazione dell'atto di rinvio a giudizio ma può sussistere sino alla celebrazione del processo. Se tale rischio sia sufficiente a giustificare il mantenimento in detenzione preventiva dell'accusata è questione che può rimanere qui irrisolta a fronte del sussistere di un concreto, ed anzi rafforzato dall'approssimarsi del processo, rischio di fuga.\nRischio di fuga\nPoco più di un mese fa il Giar avv. __________ si è chinato sulla tematica ritenendo concreto il rischio di fuga esistente a carico dell'accusata con le argomentazioni che vengono qui di seguito riprese:\ncon l'aggiunta che l'approssimarsi di un giudizio da parte di una Corte criminale e quindi con eventualità di severa pena detentiva da espiare di per sé accresce il pericolo di fuga, a questo proposito vale quanto esposto nella decisione 22 novembre 1999 di proroga del carcere preventivo (inc. GIAR 368.99.2):\n\"Come noto alle parti affinché sia ammesso un rischio di fuga, occorre considerare il carattere dell'accusato, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94). Il Tribunale Federale ha pure considerato (DTF 9 luglio 1996 I Corte di diritto Pubblico in re GM), quale elemento di valutazione del rischio di fuga la morale, la situazione finanziaria e le risorse economiche dell’arrestato. La gravità della pena che sarà presumibilmente inflitta non basta, ad essa sola, a giustificare e concretizzare un rischio di fuga (v. DTF 117 Ia 69 e segg.; cfr. anche DTF 19 gennaio 1999 I. Corte di diritto pubblico in re GS pag. 7). Recente decisione di questo Giar ha negato la concessione della libertà provvisoria a cittadini elvetici imputati di reati patrimoniali di certo rilievo per i quali non appariva più prospettabile continuazione di attività lucrativa in Ticino e che avevano allacciato legami professionali all'estero (pur essendo sempre stati attivi in Ticino). Il TF, in decisione del 17 settembre 1997 ha ammesso, per un cittadino svizzero con legami fuori del paese e pregiudicato in patria, un concreto rischio di fuga."}