art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), e dall’altro che non è ammissibile il ricorso per cassazione al Tribunale federale, questo giudice statuendo quale tribunale inferiore di unica istanza (sentenza 12 febbraio 1996 su ricorso di M. G., 6S.6/1996). - in considerazione della situazione personale dell'istante non le vengono caricate né tassa di giustizia né spese giudiziarie; richiamati i citati articoli di legge, decide: 1. L'istanza è respinta. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. La presente decisione è definitiva. 4. Intimazione: - avv. __________, per sé e per l'istante; - Procuratore pubblico avv. __________. giudice __________