l'art. 57 cpv. 1 CP, appunto, dispone che " se vi è ragione di temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un crimine o un delitto lo compia effettivamente, o se chi è già stato condannato per un crimine o un delitto manifesta l'intenzione determinata di ripeterlo, il giudice, a richiesta della persona minacciata, può esigere da lui la promessa di non commetterla e obbligarlo a prestare adeguata cauzione "; - secondo la giurisprudenza di questa sede (v. decisioni 27 marzo 1996 in re M.G., GIAR 1093.93.19; 27 agosto 1997, in re A.G., GIAR 521.97.1, e riferimenti), l’applicazione di questo istituto desta perlomeno delle perplessità come ai cenni rilevabili nella dottrina e meglio: