- l'istanza implicitamente fa anche valere violazione della proporzionalità per un carcere preventivo che dura da tredici mesi: tenuto tuttavia conto dell'emanazione dell'atto di accusa e del rispetto di principio dei termini di legge per l'aggiornamento del dibattimento (art. 230 CPP), non spetta a questo giudice né di ipotizzarne proroghe né di valutarne gli estremi, in quanto materia di competenza della Camera dei ricorsi penali (art. 130 cpv. 1 lett. b CPP); - l'istanza è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv.