- l'istanza di libertà provvisoria, senza porre in discussione l'esistenza di indizi di colpevolezza, dà per assenti gli altri presupposti legittimanti il perseverare della privazione della libertà, quali il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove (queste ormai tutte assicurate "grazie ad un'estenuante istruttoria durata oltre un anno"), il pericolo di fuga (per la perfetta integrazione in Svizzera, dove è sposata ed ha due figlie che vi frequentano le scuole d'obbligo) ed il pericolo di recidiva (a ragione dell'esperienza del carcere preventivo); - l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1.